Informazioni per l’accesso a riduzioni tariffarie [Comune di Comiso]

Per le utenze domestiche la TARI è ridotta, sia nella quota fissa sia nella variabile, per:

  • abitazioni in cui non sia presente residenza, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e relative pertinenze, riduzione del 30%;
  • abitazione occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero (iscritto AIRE) e relative pertinenze, riduzione del 30%;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo, riduzione del 30 %;

Per utenze domestiche che hanno avviato il compostaggio degli scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica la riduzione della tariffa nella misura del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante l’attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto e la fornitura dell’apposito contenitore. L’Ufficio, di concerto con l’Ufficio ambiente, potrà effettuare dei controlli a campione per la verifica della veridicità delle dichiarazioni corredata dalla documentazione dell’Ufficio ambiente attestante la corretta gestione del compostaggio.

Gli utenti per i quali ricorrano i requisiti di cui ai commi precedenti, al fine di conseguire i relativi benefici, devono presentare apposita istanza all’Ente entro 60 giorni dal fatto e comunque entro la scadenza del saldo TARI. Se l’istanza viene presentata dopo la scadenza del saldo TARI, la riduzione richiesta avrà effetto dal primo gennaio dell’anno successivo. La presentazione di richieste di riduzione implica il consenso del contribuente all’accesso presso l’immobile da parte degli incaricati dell’Ente per la verifica dei requisiti. In caso di rilevata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, o qualora non sia consentito l’accesso all’utenza per la prescritta verifica, sarà recuperato l’importo oggetto di riduzione ed applicate le relative sanzioni.

L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità dell’Ente, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all’ambiente la tariffa è dovuta con una riduzione dell’80%.