Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell’economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. ln caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 24, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo